Articolo 32
Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, e in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:
stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;
prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;
prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo.